Alla domanda d’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione va accluso il piano di consulenza e di cure socio-psicologiche di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge.
Per l’applicazione di metodi di procreazione che prevedono l’esame del patrimonio genetico di gameti o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e intesi a evitare la trasmissione di una malattia grave, va accluso anche il piano di consulenza genetica di cui all’articolo 6a della legge.