Nell’ambito dell’allestimento di un profilo del DNA volto a determinare la filiazione o l’identità di una persona è vietato eseguire gli esami genetici di cui ai capitoli 2 e 3. È fatta salva la determinazione del sesso, se questa è necessaria per determinare la filiazione o l’identità.
Se tuttavia si determinano caratteristiche che rientrano nel campo d’applicazione dei capitoli 2 e 3, esse non possono essere né inserite nel rapporto d’esame né comunicate alla persona interessata o a terzi. Prima dell’allestimento del profilo del DNA, la persona che preleva il campione deve informare la persona interessata dell’impossibilità di comunicarle tali caratteristiche.
Il campione è prelevato alla persona interessata dal laboratorio che allestisce il profilo del DNA o, su incarico del laboratorio, da un medico o un’altra persona idonea. La persona che preleva il campione verifica l’identità della persona interessata.
La pubblicità destinata al pubblico per l’allestimento di profili del DNA informa sulle disposizioni della presente legge relative al diritto di prescrivere, all’informazione e al consenso. Le indicazioni ingannevoli sono vietate.