L’UFSP verifica se i laboratori rispettano le disposizioni della presente ordinanza.
L’UFSP effettua ispezioni, in particolare prima del rilascio di un’autorizzazione limitata nel tempo. Può effettuare le ispezioni in ogni momento con o senza preavviso.
L’UFSP può rinunciare a un’ispezione in presenza di un accreditamento secondo l’articolo 9 capoverso 1 o se il laboratorio ha presentato una domanda per il necessario accreditamento secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera b.
Per adempiere i suoi compiti di vigilanza, l’UFSP può avvalersi di periti o incaricare questi ultimi dell’ispezione.
I laboratori devono consentire all’UFSP e ai periti l’accesso ai loro locali e strumenti, la consultazione di tutti i documenti e i sistemi d’informazione, nonché fornire tutte le informazioni necessarie per le ispezioni o l’attività di vigilanza.