Il laboratorio deve disporre di un capo di laboratorio.
Il capo di laboratorio si assume la responsabilità per:
l’esecuzione degli esami; e
il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare di quelle di cui agli articoli 9–12, 14, 15, 33 e 36 LEGU, nonché degli obblighi di cui agli articoli 4 e 50–58.
Il laboratorio deve designare un supplente del capo di laboratorio.
La funzione del capo di laboratorio può essere esercitata anche da più persone; in questo caso si devono definire i rispettivi ambiti di responsabilità.