La presente ordinanza disciplina:
le condizioni e la procedura di riconoscimento dei laboratori che allestiscono profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona giusta gli articoli 47–53 LEGU;
gli obblighi che i laboratori devono rispettare per mantenere il loro riconoscimento;
la vigilanza sui laboratori riconosciuti.