Il momento e il metodo di interruzione della gravidanza sono scelti indipendentemente dal successivo trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali umani.
È vietato:
mantenere artificialmente in vita embrioni soprannumerari dopo il settimo giorno del loro sviluppo, embrioni abortiti o feti interi per prelevarne tessuti o cellule a scopo di trapianto;
effettuare trapianti di tessuti o cellule embrionali o fetali su una persona designata dalla donna donatrice;
utilizzare a scopo di trapianto tessuti o cellule embrionali o fetali di donne incapaci di discernimento.