Un progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto può essere condotto con bambini capaci di discernimento soltanto se:
il bambino vi ha acconsentito dopo essere stato sufficientemente informato; e
il rappresentante legale vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato.
Un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con bambini capaci di discernimento soltanto se, oltre ad adempiere le disposizioni di cui al capoverso 1:
comporta rischi e incomodi minimi; e
si prevede che permetterà di acquisire conoscenze essenziali in grado, a lungo termine, di recare un beneficio a persone con la stessa malattia o lo stesso disturbo o che si trovano nel medesimo stato di salute.
Un progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto può essere condotto con bambini incapaci di discernimento soltanto se:
il rappresentante legale vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato; e
il bambino non rifiuta in modo riconoscibile, con espressioni orali o comportamenti, l’attività di ricerca.
Un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con bambini incapaci di discernimento soltanto se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.