Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l’esecuzione di progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche; e b. le procedure di autorizzazione e di notifica per i progetti di ricerca di cui alla lettera a. Capitolo 1: Disposizioni generali