Gli articoli 37–39, 44 e 44a sono applicabili per analogia alla documentazione, alle notifiche e ai rapporti relativi alle sperimentazioni cliniche di trapianti.132
Gli obblighi che, conformemente a tali disposizioni, sono da osservare nei confronti di Swissmedic vanno adempiuti nei confronti dell’UFSP per le sperimentazioni cliniche di trapianti.
Per le sperimentazioni cliniche di trapianti, l’obbligo di registrazione, la tracciabilità e l’obbligo di conservazione del promotore e dello sperimentatore sono retti dagli articoli 34 e 35 della legge sui trapianti.