Nella presente legge si intende per:
embrione: il frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell’organogenesi;
embrione soprannumerario: un embrione che, prodotto nell’ambito della fecondazione in vitro, non può essere utilizzato per causare una gravidanza e non ha pertanto probabilità di sopravvivenza;
cellula staminale embrionale: una cellula da un embrione in vitro in grado di dare origine ai diversi tipi cellulari, ma non di svilupparsi in un essere umano, e la linea cellulare da essa ottenuta;
partenote: organismo originato da una cellula uovo non fecondata.