L’organo di accreditamento (art. 48 cpv. 2) istituisce commissioni peritali incaricate di verificare i cicli di perfezionamento.38
Le commissioni peritali sono composte di specialisti svizzeri ed esteri riconosciuti.
Esse completano con indagini proprie il rapporto di autovalutazione dei richiedenti.
Esse sottopongono all’organo di accreditamento una proposta di accreditamento motivata.
L’organo di accreditamento può:39
rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione;
trattare esso stesso la proposta della commissione peritale e, all’occorrenza, trasmetterla per decisione all’istanza di accreditamento con una proposta e un rapporto supplementari.