La contabilità ai sensi dell’articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata:
coltivazione di sostanze controllate:
genere della coltivazione,
varietà coltivata,
specie delle sostanze coltivate,
ubicazione esatta e dimensioni dell’area coltivata,
semina,
cura,
data del raccolto,
resa,
perdite,
eliminazione,
genere e quantitativo della sostanza controllata ottenuta,
acquirente;
fabbricazione:
scorte all’inizio dell’anno,
importazione,
acquisto in Svizzera,
fabbricazione
esportazione
vendita in Svizzera,
fabbricazione a partire da sostanze controllate (designazione, indicazione della base o del sale), anche se il prodotto finale non è più sottoposto al controllo,
sperimentazioni,
perdite,
eliminazione,
scorte alla fine dell’anno;
commercio:
scorte all’inizio dell’anno,
importazione,
acquisto in Svizzera,
esportazione,
vendita in Svizzera,
perdite,
eliminazione,
scorte alla fine dell’anno;
commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione:
data,
nome e indirizzo del fornitore,
nome e indirizzo del destinatario,
designazione dei prodotti,
quantitativi,
copie delle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione dei Paesi interessati.
La contabilità relativa ai coadiuvanti chimici comprende soltanto i quantitativi esportati nei Paesi bersaglio.
Se la data sul bollettino di consegna non corrisponde a quella di ricezione delle sostanze controllate, nella contabilità va ripresa esclusivamente la data figurante sul bollettino di consegna.