Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:
prodotti della canapa: prodotti che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa e sono resi accessibili nell’ambito di sperimentazioni pilota e destinati a essere fumati, vaporizzati o a uso orale;
prodotti della canapa non lavorati: prodotti della canapa costituiti da piante della canapa non lavorate o da parti non lavorate di esse, in particolare da fiori della canapa;
prodotti della canapa lavorati: prodotti della canapa ottenuti mediante una procedura di lavorazione, come la setacciatura o l’estrazione da parti di piante della canapa, in particolare l’estratto di canapa o l’hashish;
prodotti della canapa non mescolati: prodotti della canapa costituiti esclusivamente da stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa;
prodotti della canapa mescolati: prodotti della canapa costituiti dai stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a cui il fabbricante ha aggiunto additivi, ad esempio per modificarne l’assunzione, l’effetto, il sapore o l’aspetto.