Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.
Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.
Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:
l’eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;
l’eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;
l’esecuzione e l’andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.