L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione della notifica o della comunicazione.
Se i documenti non sono manifestamente incompleti, l’organo di notifica li inoltra ai servizi di valutazione.
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Art. 36 Conferma di ricezione e inoltro dei documenti 1 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione della notifica o della comunicazione. 2 Se i documenti non sono manifestamente incompleti, l’organo di notifica li inoltra ai servizi di valutazione