La presente ordinanza si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Le famiglie di biocidi sono equiparate ai biocidi, a meno che non siano previste disposizioni derogatorie.
Per i biocidi e gli articoli trattati costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, le disposizioni della presente ordinanza relative all’immissione sul mercato si applicano anche all’importazione a scopi non professionali o non commerciali.
La presente ordinanza non si applica:
ai biocidi e agli articoli trattati destinati a essere immessi sul mercato per gli scopi previsti esclusivamente secondo la legislazione sugli agenti terapeutici, sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali o sui prodotti fitosanitari;
al transito di biocidi e articoli trattati sotto controllo doganale, sempre che non avvenga alcuna lavorazione o trasformazione;
al trasporto di biocidi e articoli trattati su strada, per ferrovia, su corsi d’acqua navigabili, per via aerea o attraverso impianti di trasporto in condotta;
alle derrate alimentari e agli alimenti per animali utilizzati come repellenti o attrattivi;
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Ai biocidi e agli articoli trattati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 42 e 45.10