I servizi federali competenti possono delegare a enti di diritto pubblico o a privati adeguati tutti o parte dei compiti e delle competenze loro assegnati dalla presente ordinanza.
Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
al controllo analitico dei campioni (art. 53 cpv. 1 lett. c);
alla verifica della completezza delle domande secondo l’articolo 16 capoverso 2 e alla valutazione dei documenti secondo l’articolo 17.