È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:198
viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1);
non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32ccpv. 1);
non prende le misure di protezione acustica prescritte dall’autorità (art. 19–25);
fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27);
utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30ccpv. 2);
deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30ecpv. 1);
viola l’obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3);
viola le prescrizioni sui rifiuti
(art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h, cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1
–
2bis);
viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1);
viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30gcpv. 1);
non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32bcpv. 1);
viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l’utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3);
viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1);
viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie203 (art. 40);
rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all’autorità competente (art. 46);204
viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).205
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Il tentativo e la complicità sono punibili.