L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente.
Provvede affinché il servizio della protezione dell’ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l’impatto del progetto sull’ambiente. Se il progetto viene esaminato da un’autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.25
I Cantoni possono affidare ad un’altra autorità i compiti dell’autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.
Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.26