L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:
il rapporto;
i pareri delle autorità competenti a rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell’articolo 22;
la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell’ambiente;
le proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti;
eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all’esame.