I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.