Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.
Art. 5 – Adeguamento al rincaro
Art. 5
Adeguamento al rincaro
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.12.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 5 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per q
- SR-Nummer
- SR 814.014
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 03.06.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale