Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest’ultima tiene un registro.
Art. 11 – Annuncio
Art. 11
Annuncio
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.06.2026
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Art. 11 Annuncio Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest’ultima tiene un registro. Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale
- SR-Nummer
- SR 814.018
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 12.11.1997
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale