Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione.
Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 5.
La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.