Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
Art. 8 – Documentazione e conservazione
Art. 8
Documentazione e conservazione
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2022
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 8 Documentazione e conservazione Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni. Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità
- SR-Nummer
- SR 814.021
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 12.05.2021
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale