In caso di prelievi da corsi d’acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di:
per una portata Q347 fino a 60 l/s | 50 l/s | |
per ogni 10 l/s in più di portata | più | 8 l/s |
per una portata Q347 di 160 l/s | 130 l/s | |
per ogni 10 l/s in più di portata | più | 4,4 l/s |
per una portata Q347 di 500 l/s | 280 l/s | |
per ogni 100 l/s in più di portata | più | 31 l/s |
per una portata Q347 di 2500 l/s | 900 l/s | |
per ogni 100 l/s in più di portata | più | 21,3 l/s |
per una portata Q347 di 10 000 l/s | 2 500 l/s | |
per ogni 1000 l/s in più di portata | più | 150 l/s |
per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s | 10 000 l/s |
Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze:
la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d’acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico;
l’alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l’approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli;
i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d’acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore;
la profondità d’acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata;
per i corsi d’acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d’allevamento di pesci, dev’essere garantito che detta funzione sia salvaguardata.