Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell’articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 1990©RS_616.1_i®75 sui sussidi.
Essa stanzia un credito d’impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l’articolo 64a.