I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono tenere un registro in cui figurano gli acquirenti dei fanghi di depurazione, le quantità fornite, lo smaltimento indicato e le date di fornitura; devono conservare questi dati per almeno dieci anni e metterli a disposizione dell’autorità se questa lo richiede.
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I fanghi di depurazione possono essere smaltiti in modo diverso da quanto previsto dal relativo piano cantonale soltanto con l’accordo dell’autorità cantonale. Se si prevede che i fanghi di depurazione siano eliminati in un altro Cantone, l’autorità cantonale consulta preventivamente l’autorità del Cantone destinatario.