Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 LOCli sono concessi su domanda per la copertura dei rischi legati agli investimenti nelle seguenti infrastrutture pubbliche:
reti termiche nuove e potenziate la cui energia termica proviene da fonti rinnovabili o dal calore residuo inevitabile ed è fornita a utenze decentralizzate;
nuovi accumulatori termici a lungo termine che sono collegati a una rete termica.
Gli aiuti finanziari sono concessi per la copertura dei seguenti rischi, se questi non possono essere evitati né coperti in altro modo a condizioni adeguate:
per le reti termiche:
limitazione permanente o guasto permanente della fonte di energia termica,
cessazione permanente del prelievo di energia termica di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza o più del 20 per cento della produzione totale di energia termica all’anno;
per gli accumulatori termici a lungo termine:
il mancato doppio utilizzo,
il mancato raggiungimento, nella misura di oltre il 15 per cento, dell’efficienza di stoccaggio annua prevista dell’accumulatore termico a lungo termine.
Non sono concessi aiuti finanziari per la copertura di rischi in caso di investimenti nelle infrastrutture pubbliche seguenti:
infrastrutture che non forniscono un contributo adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli o che non sono idonee al mercato;
le sonde geotermiche e i campi di sonde geotermiche con una potenza inferiore a 300 kW.
Non sono concessi aiuti finanziari per la copertura dei seguenti rischi:
per le reti termiche:
guasto della fonte di energia termica dovuto a motivi tecnici,
aumento del costo dei vettori energetici,
impiego di un impianto a combustibili fossili in sostituzione della fonte di energia termica che ha subito il guasto, salvo il caso di una soluzione transitoria della durata massima di due anni;
per gli accumulatori termici a lungo termine: mancato raggiungimento dell’efficienza di stoccaggio per motivi tecnici.