L’autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.
Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l’articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.8
Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.