Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l’articolo 36.47
Nel catasto dei rumori sono contemplati:
il carico fonico determinato;
i metodi di calcolo impiegati;
i dati iniziali per il calcolo del rumore;
l’utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d’utilizzazione;
i gradi di sensibilità assegnati;
gli impianti e i loro proprietari;
il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d’esposizione al rumore.
L’autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori.
Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all’UFAM, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati.
La determinazione delle immissioni foniche generate dall’aeroporto di Basilea- Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile.
Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d’affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga.