I sistemi di dosimetria ambientale devono adempire i requisiti di cui all’allegato 8.
L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe ai requisiti dell’allegato 8. A tal fine, il gestore del sistema di dosimetria ambientale deve dimostrare che i dosimetri garantiscono il rispetto del limite di dose ambientale a tutela della popolazione, ai sensi dell’articolo 79 ORaP.
I sistemi devono essere tarati da un laboratorio di taratura accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 1702523. In casi giustificati, l’autorità di vigilanza competente può accettare una taratura effettuata dal fabbricante dell’apparecchiatura o dall’utilizzatore.
La deviazione del valore di dose determinato dall’intero sistema rispetto al livello di riferimento, in condizioni di riferimento secondo l’articolo 49, non deve superare il 20 per cento.
Per la valutazione della dose è ammesso l’uso di un fattore di normalizzazione relativo alle condizioni di riferimento, qualora i dosimetri siano posizionati in un campo di radiazione noto che si discosta significativamente dal campo di radiazione di riferimento.
I gestori dei sistemi di dosimetria ambientale dispongono di un programma di garanzia della qualità e ne assicurano l’applicazione.