La presente ordinanza disciplina, a protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti:
per le situazioni di esposizione pianificate:
le licenze,
l’esposizione della popolazione,
le attività non giustificate,
l’esposizione medica,
l’esposizione professionale,
la manipolazione delle sorgenti di radiazioni,
la manipolazione dei rifiuti radioattivi,
la prevenzione e la gestione di incidenti;
per le situazioni di esposizione di emergenza: la prevenzione e la gestione;
per le situazioni di esposizione esistenti: la manipolazione dei siti e degli oggetti radiologicamente contaminati, del radon, dei materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché della contaminazione a lungo termine in seguito a un’emergenza;
la formazione e l’aggiornamento delle persone che manipolano le radiazioni ionizzanti o con la radioattività;
le attività di vigilanza e di esecuzione;
la consulenza svolta dalla Commissione federale della radioprotezione (CPR).
Si applica a tutte le situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti artificiali e naturali.
Non si applica:
alle esposizioni ai radionuclidi che si trovano naturalmente nel corpo umano;
alle esposizioni di persone alla radiazione cosmica: tuttavia si applica alle esposizioni del personale di volo alla radiazione cosmica;
alle esposizioni in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre, purché non sia perturbata da interventi.