L’UFSP provvede allo smaltimento degli oggetti radiologicamente contaminati. Lo smaltimento è retto per altro dagli articoli 108−121.
L’ulteriore uso di questi oggetti è consentito se per esso sussiste una licenza.
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Art. 150 1 L’UFSP provvede allo smaltimento degli oggetti radiologicamente contaminati. Lo smaltimento è retto per altro dagli articoli 108−121. 2 L’ulteriore uso di questi oggetti è consentito se per esso sussiste una licenza. Titolo quarto: Situazioni di esposizione esistenti / Capitolo 2: Siti e