Sono considerate professionalmente esposte a radiazioni le persone che:
in virtù della loro attività professionale o della loro formazione professionale possono superare un limite di dose per gli individui della popolazione di cui all’articolo 22, fatto salvo il capoverso 2;
almeno una volta a settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in aree controllate di cui all’articolo 80; oppure
almeno una volta a settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in aree sorvegliate di cui all’articolo 85 e nel far questo possono essere esposte a un’intensità di dose ambientale elevata.
Le persone che sono esposte esclusivamente al radon sul posto di lavoro sono considerate professionalmente esposte a radiazioni soltanto se così possono accumulare una dose efficace di oltre 10 mSv all’anno (art. 167 cpv. 3).
Il titolare della licenza o, per il personale di volo, l’operatore di aeromobili, designa tutte le persone che nell’azienda sono professionalmente esposte a radiazioni.
Egli informa periodicamente le persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda in merito:
a. alle dosi di radiazione previste nell’ambito della loro attività;
b. ai limiti di dose loro applicabili;
c. ai rischi per la salute che comporta la loro attività;
d. ai provvedimenti di radioprotezione che devono essere osservati per la loro attività;
e. ai rischi di un’esposizione a radiazioni per il nascituro.