Il requisito di cui all’articolo 13 capoverso 7 non si applica ai tomografi computerizzati fissi installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
I sistemi a raggi X per le radiografie nella medicina umana in ambito di dose medio e forte, la cui installazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere resi conformi alle disposizioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 solo in caso di sostituzione dell’impianto a raggi X o di un suo generatore.
Il requisito di cui all’articolo 23 capoverso 1 non si applica ai sistemi a raggi X installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.