L’UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell’orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.
Art. 6 – Supplemento d’emolumento
Art. 6
Supplemento d’emolumento
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.02.2021
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 6 Supplemento d’emolumento L’UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell’orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordina
- SR-Nummer
- SR 814.56
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.04.2017
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale