La presente ordinanza regola:
la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l’esercizio di impianti fissi;
il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni;
le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili.
La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radiazioni prodotte:
nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi lavora;
in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l’ordinanza del 24 gennaio 19963 sui dispositivi medici;
da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari;
da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi elettrici oppure telefoni cellulari.
La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radiazioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni vitali, quali gli stimolatori cardiaci.