Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.
Il Dipartimento federale dell’interno è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.
Il Dipartimento definisce:
il contenuto, l’ampiezza e la procedura degli esami professionali;
gli obblighi di documentazione degli organi d’esame.
Il Dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi che sono incaricati degli esami, tengono gli esami e rilasciano le autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall’UFAM.37
Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell’ambito della sua sfera di competenza.
Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l’UFAM:
decide, su richiesta scritta, se un organo incaricato della formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l’articolo 10;
controlla gli organi incaricati della formazione continua;
revoca il riconoscimento a un organo incaricato della formazione continua se, nonostante un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.38