Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:15
fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale; è inoltre considerato fabbricante chi acquista sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo professionale o commerciale, senza modificarne la composizione con il proprio nome commerciale o per un altro impiego; chi fa fabbricare a terzi in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto è considerato il fabbricante esclusivo, purché abbia il domicilio o la sede in Svizzera;
commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquisisce sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo commerciale senza modificarne la composizione.