La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine.
Art. 1 – Campo d’applicazione
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Art. 1
Campo d’applicazione
- Percorso della struttura
- Sezione 1: Disposizioni generali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Articoli20
1Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 – Campo d’applicazioneArt. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine.
Articolo attuale
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Art. 2 – Piscine collettiveArt. 2 Piscine collettive Per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali utilizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone, in particolare: a. piscine coperte; b. piscine all…
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1Sezione 2: Autorizzazione speciale e istruzioni
Art. 3 – Autorizzazione specialeArt. 3 Autorizzazione speciale 1 Chi, a titolo professionale o commerciale, impiega principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo…
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Art. 4 – Durata di validità e prorogaArt. 4 Durata di validità e proroga 1 L’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni. 2 È prorogata ogni volta di cinque anni se nei cinque anni che precedono la scadenza della durata di validità il…
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Art. 5 – IstruzioniArt. 5 Istruzioni 1 Il titolare di un’autorizzazione speciale può istruire terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. A tal fine deve: a. essere presente almeno una volta alla s…
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1Sezione 3: Esame tecnico e formazione continua
Art. 6 – Esame tecnicoArt. 6 Esame tecnico 1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale. 2 I requisiti concernenti l’…
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Art. 7 – Formazione continuaArt. 7 Formazione continua 1 I requisiti concernenti la formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3. 2 La formazione continua deve essere svolta da un istituto di formazione continua riconosciuto dall’Ufficio…
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1Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti
Art. 8 – Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELSArt. 8 Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’…
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Art. 9 – Diplomi di formazioneArt. 9 Diplomi di formazione 1 Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impar…
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Art. 10 – Esperienza professionaleArt. 10 Esperienza professionale 1 Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4. 2 L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla…
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Art. 11 – Rifiuto del riconoscimentoArt. 11 Rifiuto del riconoscimento In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 10 anche se i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 sono formalmente adempi…
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1Sezione 5: Compiti dei servizi competenti
Art. 12 – UFSPArt. 12 UFSP L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni: a. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’…
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Art. 13 – VigilanzaArt. 13 Vigilanza 1 Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha in particolare la facoltà di: a. chiedere agli organi d’esame e agli istituti di formazione continua informazioni o il rilascio di documenti pert…
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Art. 14 – Organi d’esameArt. 14 Organi d’esame Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti: a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali; b. garantiscono che un esame non superato pos…
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Art. 15 – Istituti di formazione continuaArt. 15 Istituti di formazione continua Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti: a. svolgono le formazioni continue secondo l’allegato 3; provvedono affinché siano offerte all’occorrenza in tutte le…
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Art. 16 – Commissione per il rilascio delle autorizzazioni specialiArt. 16 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali 1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che pren…
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1Sezione 6: Tasse, emolumenti
Art. 17Art. 17 1 La tassa per l’esame tecnico è retta dall’allegato 2 numero 5, quella per la formazione continua dall’allegato 3 numero 9. 2 Gli emolumenti riscossi per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ord…
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1Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 18 – Abrogazione e modifica di altri atti normativiArt. 18 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
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Art. 19 – Disposizioni transitorieArt. 19 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche equiparate o riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030. 2 Se entro il 31…
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Art. 20 – Entrata in vigoreArt. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
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Allegati5
Capacità e conoscenze necessarieAllegato 1 (art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 1, nonché 14 lett. h n. 2 e 4) Capacità e conoscenze necessarie Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo d’…Link diretto
Regolamento concernente gli esami tecniciAllegato 2 (art. 6 cpv. 2 e 17 cpv. 1) Regolamento concernente gli esami tecnici 1 Oggetto Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale…Link diretto
Regolamento concernente le formazioni continueAllegato 3 (art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 3 lett. c, 15 lett. a e c, 17 cpv. 1, nonché 19 cpv. 2) Regolamento concernente le formazioni continue 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione d…Link diretto
Esperienza professionale equivalenteAllegato 4 (art. 10 cpv. 1 e 5) Esperienza professionale equivalente 1 Equivalenza Per esperienza professionale equivalente si intende un’attività svolta presso un’impresa operante nel settore della disinfezione delle a…Link diretto
Abrogazione e modifica del diritto anterioreAllegato 5 (art. 18) Abrogazione e modifica del diritto anteriore I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è abrogata. II ...Link diretto
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Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine. Sezione 1: Disposizioni generali
- SR-Nummer
- SR 814.812.31
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 28.11.2025
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale