I requisiti concernenti la formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
La formazione continua deve essere svolta da un istituto di formazione continua riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Un istituto di formazione continua adempie i criteri per il riconoscimento se:
ha sede in Svizzera;
non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine;
offre formazioni continue secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
ha accesso a un’infrastruttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.
L’UFSP decide su domanda scritta in merito al riconoscimento di un istituto di formazione continua.