Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche equiparate o riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.
Se entro il 31 dicembre 2030 è stata assolta una formazione continua secondo l’allegato 3, la validità dell’autorizzazione speciale rilasciata oppure della qualifica equiparata o riconosciuta come equivalente secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni.