L’autorizzazione speciale è rilasciata alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.
Le competenze e conoscenze richieste sono convalidate mediante il superamento di un esame secondo l’articolo 3.
Per le autorizzazioni speciali rilasciate da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) si applicano gli articoli 8 capoverso 2 e 8a ORRPChim. Gli emolumenti per l’organizzazione di misure di compensazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione speciale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.