L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
riconosce gli organi incaricati degli esami e della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;
approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.3, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l’articolo 2 capoverso 3;
esercita la vigilanza sulla commissione d’esame e sugli organi incaricati degli esami e della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;
sceglie ogni cinque anni tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che devono essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori secondo l’allegato 3, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.