Gli enti responsabili per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici previsti dalla presente ordinanza sono:
nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a, l’Unione professionale svizzera dell’automobile;
nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b, l’Associazione svizzera della tecnica del freddo.
Gli enti responsabili hanno segnatamente i seguenti compiti nel proprio ambito di competenza:
designano gli organi d’esame e vigilano su di essi;
coordinano gli esami tecnici;
tengono una statistica degli esami;
redigono un rapporto annuale destinato all’UFAM;
offrono, all’occorrenza, la possibilità ai candidati di prepararsi agli esami tecnici.