Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 12 Messa in commercio 1 La messa in commercio di organismi geneticamente modificati è subordinata all’autorizzazione della Confederazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico. Capitolo 2: Utilizzazione di organismi geneticamente modif