Nella presente ordinanza si intende per:
organismo geneticamente modificato: ogni organismo ai sensi dell’articolo 3 lettera d OEDA;
movimento transfrontaliero: l’importazione, l’esportazione e il transito di organismi geneticamente modificati;
Biosafety Clearing House: il Centro internazionale di scambio d’informazioni sulla biosicurezza di cui all’articolo 20 del Protocollo di Cartagena.