Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione dei servizi di ricerca di dati e del punto nazionale di contatto. Sorveglia l’operato dei terzi incaricati.
I terzi incaricati possono riscuotere emolumenti dalle comunità, dalle comunità di riferimento e dai portali d’accesso per l’acquisizione di dati di riferimento o per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo.
Se le spese sostenute dai terzi incaricati per adempiere i compiti loro delegati non sono coperte dagli emolumenti di cui al capoverso 2, la Confederazione accorda loro un’indennità.
Il Consiglio federale stabilisce l’importo degli emolumenti e disciplina l’entità e le modalità dell’indennità.