L’emittente dello strumento d’identificazione assegna al richiedente un identificatore univoco.
In base al documento d’identità presentato secondo l’articolo 24 capoverso 1 attribuisce i seguenti dati al richiedente:
cognome;
nomi;
sesso;
data di nascita;
numero del documento d’identità.
Se lo strumento d’identificazione deve servire anche come prova della qualifica professionale di un professionista della salute, l’emittente deve attribuire a quest’ultimo anche i seguenti dati:
il numero univoco d’identificazione (GLN11);
la qualifica professionale verificata mediante un registro federale o cantonale.
L’emittente può trasmettere i dati di cui ai capoversi 1, 2 lettere a–d e 3 alle comunità e alle comunità di riferimento ai fini dell’identificazione.
Esso informa il richiedente sulle misure di sicurezza da adottare nell’impiego degli strumenti d’identificazione.
Memorizza i dati su supporti di memoria che si trovano in Svizzera e sottostanno al diritto svizzero.